Agricoltura, pesca, acquacoltura: codice tributo per utilizzo del tax credit

Pubblicato il 27 novembre 2024

Rese disponibili le informazioni necessarie per fruire del credito d'imposta a favore delle aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura per gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2023 nelle zone del Mezzogiorno.

Il Dl n. 63/2024, convertito, ha stanziato per la misura 90 milioni di euro per il 2024.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, protocollo 387400 datato 15 ottobre 2024, ha diffuso il modello di comunicazione per l'accesso a tale credito d'imposta e ha previsto un periodo temporale dal 17 ottobre al 18 novembre 2024 per l’invio delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati.

Tax credit Agricoltura, pesca, acquacoltura: codice tributo

Il 26 novembre 2024 l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 56 ha istituto il codice tributo che i beneficiari dovranno utilizzare per portare in compensazione l’agevolazione spettante.

Infatti, il credito d'imposta sarà accessibile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di un provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, il quale annuncerà la percentuale dell'agevolazione calcolata come rapporto tra il limite totale di spesa per l'anno (90 milioni di euro per il 2024, come determinato dal decreto-legge n. 63/2024, articolo 1 comma 8) e la somma totale dei crediti d'imposta richiesti. Prima di poter applicare il credito d'imposta, i beneficiari dovranno ricevere una notifica che attesta l’approvazione del loro diritto all’utilizzo del credito.

Ogni beneficiario può controllare l'importo del credito che può utilizzare per compensazioni accedendo al proprio cassetto fiscale attraverso l'area protetta del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

Andrà utilizzato al momento di compilare il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va inserito nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

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