ll Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto, n. 111 del 5 luglio 2024, pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale e registrato dalla Corte dei Conti il 7 agosto 2024 con il numero 2220, introduce significative modifiche alle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali nel settore agricolo.
Il predetto decreto, con decorrenza dal 1° luglio 2024, è stato adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 20, del 29 maggio 2024.
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto in esame, il Ministro del Lavoro stabilisce quanto segue:
A partire dal 1° luglio 2024, gli assegni continuativi mensili previsti dall'articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, saranno riliquidati in base alla stessa percentuale delle rendite, con un coefficiente di rivalutazione pari a 1,054.
Gli importi aggiornati degli assegni continuativi mensili sono i seguenti:
Grado di Inabilità |
Importo dal 1° luglio 2024 |
Dal 50 al 59% |
€ 468,85 |
Dal 60 al 79% |
€ 654,26 |
Dall’80 all’89% |
€ 1.123,25 |
Dal 90 al 100% |
€ 1.591,84 |
100% + a.p.c. |
€ 2.259,30 |
Anche l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa è rivalutato secondo il suddetto coefficiente (1,054) e, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato a € 667,12.
L'assegno una tantum per le spese funerarie (c.d. assegno funerario), è fissato nella misura di € 12.240,02, come previsto dall'articolo 3 del decreto in trattazione.
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