Aumenta il costo contributivo per le aziende agricole. Infatti, rispetto allo scorso anno, l’aliquota contributiva a carico dell’azienda è aumentata dello 0,20%, come previsto dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 146/1997, passando dal 29,10% al 29,30%. Mentre l’importo contributivo a carico del dipendente rimane fermo all’8,84%, in quanto ha già raggiunto – a norma di legge – la sua misura piena.
Con la circolare n. 39 del 17 marzo 2020, l’INPS ha riepilogato le aliquote contributive applicate - per l’anno 2020 - alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) ed assimilati.
L’incremento contributivo deriva essenzialmente dal D.Lgs. n. 146/1997, il quale ha stilato una precisa tabella di marcia che porta il carico contributivo delle aziende agricole a raggiungere negli anni il 32%. In particolare, l’art. 3, co. 1 del citato decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) ed assimilati siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento appunto dell'aliquota complessiva del 32%.
Restano invariate le aliquote contributive per l’assistenza infortuni sul lavoro (INAIL) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, restano fissate:
Infine, con riferimento alle agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo, vigono ancora le regole introdotte dall’art. 1, co. 45 della Legge di Stabilità 2011 (L. n. 220/2010) le quali prevedono che:
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