Agricoltura, esonero contributivo straordinario post-Covid-19

Pubblicato il 16 settembre 2020

Si abbassa il costo del lavoro in agricoltura nei primi sei mesi del 2020. Infatti, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, i datori di lavoro appartenenti al settore agricolo potranno godere di un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

A prevederlo è la bozza di decreto legge firmato dal ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova. La misura è stata adottata in attuazione dell'art. 222, co. 2, del cd. “Decreto Rilancio”, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura

Agricoltura, modalità operative dell’esonero contributivo

L’esonero contributivo è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente tra il “1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020”.

L’agevolazione contributiva è riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli artt. 47 e 76 del Dpr. n. 445/2000, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell’anno 2020.

In ogni caso, l’INPS provvederà a emanare - entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento - una circolare relativa all’esonero straordinario recante, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.

Agricoltura, versamenti e rimborso

In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.

In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione dovuta in futuro dal datore di lavoro.

In caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale, pari a 426,1 milioni di euro per l’anno 2020, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

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