Aumenta il costo contributivo per le aziende agricole. Rispetto allo scorso anno, l’aliquota contributiva a carico dell’azienda è aumentata dello 0,20%, come previsto dall’art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 146/1997, passando quindi dal 28,90% al 29,10%, mentre l’importo contributivo a carico del dipendente rimane fermo all’8,84% avendo già raggiunto, a norma di legge, la sua misura piena.
La circolare INPS n. 37 del 7 marzo 2019, riepiloga così le aliquote contributive applicate - per l’anno 2019 - alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) ed assimilati.
L’incremento contributivo deriva essenzialmente dal D.Lgs. n. 146/1997, il quale ha stilato una precisa tabella di marcia che porta il carico contributivo delle aziende agricole a raggiungere negli anni il 32%. In particolare, l’art. 3, co. 1 del citato decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) ed assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento, per l'appunto, dell'aliquota complessiva del 32%, cui deve aggiungersi l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’art.1, co. 769, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, diversamente, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Sulla base del disposto normativo che disciplina l’aspetto della previdenza agricola, per l’anno 2019 l’aliquota contributiva nel settore in argomento è fissata nella misura complessiva del 29,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Per quanto concerne, invece, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, essa ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32% di cui alla L. n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art. 1, co. 769, della L. n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2019 (come per il precedente), l’aliquota contributiva in argomento resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Tutto invariato anche per i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro (INAIL) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, restano:
Con riferimento alle agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo, vigono ancora le regole introdotte dall’art. 1, co. 45 della Legge di Stabilità 2011 (L. n. 220/2010), le quali prevedono che:
Infine, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’art. 25, co. 4 della L. n. 845/1978.
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