È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 266 di ieri il decreto del ministero dell’Economia n. 213 del 27 settembre 2007 che contiene le modalità applicative dell’opzione per la tassazione catastale introdotta dai commi 1093 e 1095 della legge 296/06. Queste disposizioni prevedono che Srl, società di persone e cooperative, in possesso della qualifica di società agricola, possano optare per la determinazione del reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir, in luogo della tassazione a bilancio. L’opzione, vincolante per tre anni, dovrà essere espressa nella dichiarazione Iva 2007. Con il passaggio dal regime del reddito d’impresa al metodo catastale, il reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole previste all’articolo natura di reddito d’impresa, ma viene assunto in base alla tariffa del reddito agrario, mediante l’annullamento dei costi e ricavi in dichiarazione dei redditi. Sono assorbite nel reddito agrario solo le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni acquistati in periodi di imposta in cui si applica il regime opzionale, mentre la cessione di immobili genera plusvalenza in ogni caso. Resta la possibilità di riporto delle perdite sofferte in regime di reddito d’impresa e non assorbite nei precedenti esercizi.
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