Entrerà in vigore il prossimo 1° luglio la versione aggiornata del principio contabile internazionale che disciplina le aggregazioni aziendali: l’Ifrs 3 revised. Si parla di un principio aggiornato ma, in realtà, è un principio di impianto completamente nuovo, che si fonda sul presupposto secondo cui la probabilità che un evento futuro si manifesti oppure no non può condizionare la sua iscrizione contabile, ma incide solo sul suo fair value. Questa novità rispecchia la delicata fase di mercato che si sta attraversando. Proprio la crisi in atto ha fatto emergere l’esigenza generalizzata di riorganizzazione degli attivi per concentrarsi sulle attività core, evidenziando come ogni gruppo dispone di una serie di rami aziendali o società indipendenti da dismettere. Molte banche d’affari sono state incaricate di individuare i potenziali acquirenti delle attività da dismettere, anche se – mai come oggi – risulta difficile conciliare le esigenze dei venditori e dei compratori. Di qui l’esigenza di utilizzare, il più possibile, clausole di aggiustamento del prezzo che tengano conto di particolari target di risultato che potrebbero portare a riconoscere integrazioni di prezzo oppure restituzioni. Questi meccanismi di adeguamento del prezzo sono, dunque, collegati a delle opzioni call o put, se non a loro combinazioni. Con il nuovo principio internazionale cambia il ruolo, nelle scelte contabili, della probabilità che un evento futuro si manifesti. Il precedente Ifrs 3 prevedeva che i corrispettivi potenziali (o indennizzi) fossero contabilizzati solo se misurabili affidabilmente e se probabili. Il nuovo Ifrs 3, invece, impone sempre che tali corrispettivi vengano contabilizzati a fair value in sede di acquisizione del controllo e con successiva imputazione delle sue variazioni a conto economico. Il tutto si ispira a un nuovo principio sancito nella bozza degli Ias/Ifrs, secondo cui la probabilità di manifestazione di un evento non può condizionarne l’iscrizione né modificarne la natura di attività o passività o di posta dell’equity.
Il nuovo principio Ifrs 3 impone il divieto di capitalizzare i costi legati all’acquisizione, perché lo Ias Board non ha accolto le osservazioni delle banche d’affari che assimilavano questi costi a quelli di trasporto di un cespite, che sono invece capitalizzabili. Di conseguenza, le fee riconosciute agli advisor saranno riportate in conto economico. Inoltre, in caso di riacquisto di minoranze dopo l’acquisizione del controllo, la differenza positiva fra il prezzo pagato e il valore contabile delle minoranze deve essere contabilizzata a riduzione del patrimonio netto dell’entità acquirente.
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