Aggiornate dalla Consob le regole per le operazioni straordinarie delle società quotate

Pubblicato il 22 maggio 2010

La delibera Consob n. 17326, del 13 maggio 2010, è stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 116 dello scorso 20 maggio. Con il documento, la Commissione ha apportato alcune modifiche al Regolamento Emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con successive deliberazioni. Le nuove disposizioni introdotte entreranno in vigore il prossimo 4 giugno, trascorsi cioè 15 giorni dalla pubblicazione in G.U.

Scopo del documento è quello di semplificare e ridurre gli adempimenti informativi nei confronti della stessa Consob a carico dei sindaci e altri componenti degli organi di controllo delle società quotate. In particolare, per i sindaci vengono eliminati tre obblighi di comunicazione:

la dichiarazione annuale degli incarichi ricoperti;

la comunicazione di superamento della soglia di incarichi consentiti;

l’elenco delle cariche da allegare alla relazione annuale del Collegio sindacale.

La comunicazione delle modifiche negli elementi posti a base del calcolo del peso degli incarichi dovrà avvenire di continuo. Nello specifico, entro 10 giorni dall’evento che ha generato la modifica, si dovrà riferire il cambiamento delle cariche assunte, la loro cessazione, il cambiamento dei dati anagrafici (tra cui l’indirizzo e-mail), la modifica della dimensione della società ecc... La Consob avrà il compito di comunicare ufficialmente l’avvenuto superamento dei limiti.

Parte del documento è riservata alle operazioni straordinarie (fusione, scissione) e alle regole loro riservate, tra cui quella riguardante l’obbligo di pubblicazione del documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti. La deliberazione riscrive i parametri che devono essere rispettati per far scattare l’obbligo della pubblicazione del documento informativo in caso di operazioni straordinarie definite “significative”. Il nuovo allegato 3B riporta una pluralità di indici, ma evidenzia che l’obbligo di redazione scatta quando per uno solo di questi parametri sia eguagliata o superata la soglia del 25%.

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