L'agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare la guida riguardante “Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva”.
Si evidenzia che dal 2016 il compenso dell'agente di riscossione per l’attività di recupero del credito ha subito delle riduzioni: per i ruoli consegnati all’agente dal 1° gennaio 2016, qualora il debitore paghi gli importi iscritti a ruolo entro 60 giorni, la misura del compenso è pari al 3% di tali importi. Trascorsi i 60 giorni, l’onere di riscossione arriva al 6% delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora.
Non deve darsi seguito ad alcuna azione diretta ad incassare le somme iscritte a ruolo se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso: si riferisce ad un credito prescritto o decaduto; è interessato da provvedimento di sgravio; è colpito da sospensione amministrativa o giudiziale o da sentenza di annullamento, totale o parziale; è stato pagato.
La produzione di documentazione falsa comporta l'obbligo del pagamento di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
La guida dell'Agenzia ricorda che è possibile richiedere, alternativamente:
- un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni), in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni), in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
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