L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78 del 22 settembre 2016, ha risolto alcune questioni e dubbi operativi riguardanti la disciplina agevolata “Zone Franche Urbane Emilia”, con riferimento proprio alle imprese localizzate all'interno di tale area del territorio che sono state colpite dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dagli eventi sismici del maggio 2012.
Nello specifico, la risoluzione analizza i requisiti e le condizioni necessarie che le micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Emilia Romagna devono possedere per beneficiare delle agevolazioni previste per tali zone dalla Finanziaria 2007, e più precisamente:
- per l'esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100mila euro del reddito prodotto nella zona franca;
- per l'esenzione dall'Irap nel limite di 300mila euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona franca:
- per l'esenzione dall'Imu per gli immobili siti nella stessa zona franca.
Per fruire delle suddette agevolazioni fiscali, le imprese interessate devono possedere cumulativamente alcuni requisiti:
- essere una micro impresa secondo la definizione comunitaria,
- avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque,
- essere costituita alla data di presentazione dell'istanza,
- svolgere l'attività all'interno della zona franca,
- appartenere ai settori di attività rientranti in specifici codici della Tabella ATECO.
Con la risoluzione n. 78/E/2016, le Entrate, sentito il Mise, forniscono chiarimenti in ordine ad alcune problematiche sorte al riguardo.
Le imprese della Zfu Emilia sono esonerate dall’obbligo di contabilità separata per il periodo d’imposta 2015, anche se devono conservare tutta la documentazione idonea a ricostruire il reddito agevolabile, in caso di eventuali controlli fiscali.
Riguardo ai requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni, la verifica del reddito relativo al 2014, che deve essere inferiore a 80.000 euro, deve essere fatta avendo riguardo non al reddito complessivo del soggetto beneficiario, ma esclusivamente al reddito d’impresa.
Per i soggetti con periodo d’imposta a cavallo, la verifica del reddito relativo al periodo d’imposta precedente va effettuata tenendo conto che le agevolazioni per le zone franche urbane sono previste per il periodo d’imposta in corso al 20 giugno 2015 e per quello successivo.
L'impresa, per accedere alle agevolazioni, deve appartenere ad alcuni settori di attività e tali attività non devono essere svolte né in modo esclusivo né prevalente, non essendovi indicazioni in tal senso. Pertanto, chiarisce la risoluzione agenziale, è sufficiente che l’impresa abbia comunicato alla Camera di commercio lo svolgimento di una delle attività ammissibili.
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