Sì al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia a vantaggio dei detentori degli immobili anche in assenza di contratto registrato. Data certa determinabile anche con altri mezzi.
E’ stata confermata, dalla Cassazione, la decisione con cui la CTR aveva accolto l’impugnazione promossa da una contribuente contro una cartella di pagamento, riconoscendo il diritto, in capo alla medesima, alle agevolazioni fiscali per le spese della ristrutturazione edilizia dalla stessa effettuata a titolo di detentrice di alcuni immobili.
L’Agenzia delle Entrate si era rivolta ai giudici di legittimità, contestando l'esistenza di un contratto idoneo a legittimare la predetta detenzione, atteso che il contratto unilaterale costitutivo della detenzione era privo di data certa, in quanto non registrato.
Secondo l’Ufficio finanziario, ossia, ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali in oggetto occorreva la registrazione della scrittura privata.
La Commissione regionale, per contro, aveva ritenuto provata la data certa del contratto unilaterale in esame, in ragione di diverse circostanze:
Motivazione, questa, giudicata dalla Suprema corte del tutto corretta in riferimento alla sussistenza di data certa del contratto unilaterale di detenzione.
Con ordinanza n. 13424 del 18 maggio 2021, gli Ermellini hanno ricordato come l'articolo 1 della Legge 449/1997, nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisca, a tal fine, alcun obbligo di registrazione della scrittura privata.
Tale circostanza non si deduce neppure dall'art. 18, comma 1, del DPR 131/86 secondo cui la registrazione eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte a terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.
La predetta norma, ciò posto, non esclude l'applicabilità delle ulteriori disposizioni dell'art 2704 c.c. idonee ad attestare la data certa di un contratto.
Al fine, quindi, di determinare la data certa della scrittura in esame, trovano comunque applicazione le norme del codice civile ed in particolare il già citato articolo 2704, comma 1, c.c., ai sensi del quale "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".
Con riferimento a tale ultima prescrizione, secondo cui la data della scrittura è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, non è contenuta, nell’articolo citato, un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi.
La valutazione, caso per caso, sulla sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa è lasciata al giudice del merito.
Al riguardo, la giurisprudenza se, da una parte, esclude l'ammissibilità della prova per testi o per presunzioni che vertano direttamente sulla data, dall’altra, ammette che la prova per testimoni o per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento.
Nel caso di specie, era da considerare, dunque, corretta la motivazione contenuta nella sentenza impugnata che, in ragione delle circostanze di fatto elencate, aveva ritenuto dimostrata, con motivazione in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, l'anteriorità della data di costituzione della detenzione rispetto alla effettuazione dei lavori.
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