Con il messaggio 12 ottobre 2020, n. 3674, l’Istituto previdenziale rende note le disposizioni previste dall’art 57, comma 6, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in merito all’estensione del periodo di fruizione dell’agevolazione previdenziale in favore della “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi avvenuti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare, l’art. 57 del citato Decreto ha modificato il dettato normativo dell’art. 46, Decreto Legge, 24 aprile 2017, n. 50 che prevedeva il prolungamento dell’esonero previdenziale anche ai periodi di imposta 2019 e 2020 ed ha esteso l’esonero dei versamenti contributivi anche ai peridi di imposta 2020 e 2021.
L’Inps rammenta che con la circolare 29 marzo 2019, n. 48, ha già reso note le indicazioni operative per la fruizione delle agevolazioni. I destinatari delle agevolazioni possono utilizzare il credito nel periodo d’imposta dal 2017 al 2022 utilizzando il modello di pagamento unificato “F24” e portare le somme in compensazione utilizzando gli appositi codici tributo istituite dall’Agenzia delle Entrate.
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