Agevolazioni per micro, piccole e medie imprese danneggiate dal sisma 2016

Pubblicato il 01 dicembre 2017

La presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Commissario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, ha emanato l’ordinanza n. 42  del 14 novembre 2017 contenente i termini, le  modalità e  le procedure per la concessione ed erogazione di  agevolazioni  previste dall'art.  24  del  Dl n. 189/2016 al fine di sostenere il riavvio  delle  attività  economiche  nel territorio dei comuni colpite dal terremoto.

Viene nominato come soggetto gestore delle procedure previste dall’ordinanza Invitalia.

Beneficiari

A beneficiare delle agevolazioni previste sono le micro, piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi sismici accaduti nei territori delle regioni a far data dal 24 agosto 2016, già presenti ed operanti nei territori dei comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Tali soggetti possono avvalersi delle agevolazioni di cui al regolamento de minimis, per programmi di investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del detto regolamento, esclusivamente qualora dette attività dispongano di una contabilità separata.

Elementi dell’agevolazione

Le iniziative devono riguardare programmi di spesa non superiori a 30.000 euro; i programmi di spesa devono essere avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità e devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione.

Le spese di investimento, inserite nel programma, devono riguardare almeno una delle seguenti voci:

Le agevolazioni sono riconosciute in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile.

Le agevolazioni  sono soggette ad un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di euro 200.000,00 per il regolamento de  minimis, fatte salve le limitazioni riferite al settore del trasporto merci su strada per conto terzi, al settore agricolo e al settore pesca.

Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse, nell'ordine cronologico di presentazione.

L’ordinanza n. 42  del 14 novembre 2017 è stata pubblicata in “Gazzetta ufficiale” n. 280 del 30/11/2017.

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