Agevolazioni per accise sulla produzione di birra

Pubblicato il 07 febbraio 2022

La L. n. 234/2021 prevede alcune novità in diversi settori dei prodotti sottoposti ad accisa. L’Agenzia delle Dogane con circolare n. 4 del 4 febbraio 2022 effettua una rassegna delle disposizioni in discorso.

Settore della birra

Ai commi 985, 986 e 987 la L. n. 234/2021 prevede misure transitorie riferite all’aliquota di accisa sulla birra.

1 – Viene ridotta da euro 2,99 ad euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato l’importo dell’aliquota ordinaria di accisa sulla birra (allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95). Ciò vale solo per le immissioni in consumo di prodotto effettuate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 si applicherà la previgente aliquota (euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato).

2 – Per i birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (Dm del 4 giugno 2019) viene rimodulato il beneficio applicato sulla birra prodotta. Per il solo anno 2022, la nuova aliquota agevolata di accisa è calcolata sotto forma di riduzione del 50 per cento dell’aliquota normale prevista dall’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95, superando la previgente aliquota ridotta computata come riduzione del 40 per cento.

3 – Prevista un’aliquota ridotta di accisa sulla birra realizzata da birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri. Sempre limitatamente all’anno 2022, detti birrifici beneficiano sull’intero quantitativo complessivamente prodotto di un’aliquota ridotta di accisa determinata quale riduzione di quella normale (allegato I annesso al TUA) del:

Per l’attuazione della misura si rimanda ad un apposito decreto Mef da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 234/2021.

Eliminazione dei benefici su prodotti energetici

La circolare n. 4/2022, altresì, rende noto che il Dl n. 4 del 27 gennaio 2022 ha abrogato, con effetto dal 27 gennaio, i benefici fiscali riservati agli impieghi di prodotti energetici nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci, sui quali era prevista l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa pari al 30 per cento dell’aliquota normale, e per la produzione di magnesio da acqua di mare, sul cui utilizzo i medesimi prodotti fruivano dell’esenzione da accisa.

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