L’intervento di risanamento di un immobile che sia stato realizzato su beni inclusi nelle zone di recupero, per il quale il precedente acquirente abbia già usufruito dell’agevolazione ex art. 5 Legge n. 168/1982 (imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa), non esclude che il successivo acquirente dell’immobile possa usufruire della medesima agevolazione, potendosi ravvisare il presupposto oggettivo richiesto dalla norma, nella ipotesi in cui il fabbricato abbia bisogno di un ulteriore “recupero” rispetto a quello già eseguito dai precedenti proprietari (nella specie, interventi di risanamento edilizio consistenti in opere di demolizione e ricostruzione del manufatto).
Ne consegue che il beneficio in questione ben può essere riconosciuto anche al secondo acquirente, se l’ulteriore ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano di recupero indicato nell'atto di trasferimento e sia conforme al c.d. Piano di Recupero Generale adottato dal Comune in conformità dei presupposti di cui alla Legge n. 457/1978.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, con ordinanza n. 19543 del 4 agosto 2017, accogliendo il ricorso di un contribuente, cui l’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’agevolazione ex art. 5 Legge n. 168/1982 con riferimento ad un atto di compravendita di un immobile – sul quale aveva effettuato opere di risanamento conservativo – sul presupposto, dunque errato secondo la Corte, che di detto beneficio avevano già usufruito i precedenti proprietari.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".