Novità in tema di agevolazioni contributive per i Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, rientranti nella cosiddetta zona franca urbana, sono contenute nel messaggio Inps n. 389 del 25 gennaio 2023.
Vediamo quali sono.
A norma dell’art. 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, è stato previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (ma non dei premi Inail) a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della “zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia” delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016.
I periodi di imposta oggetto dell’esenzione originariamente erano limitati agli anni 2017 e 2018 e sono stati poi estesi, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis, ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022.
Con il messaggio in oggetto l’Inps comunica che l’art. 1, comma 746, della L. n. 197/2022 ha esteso l’esenzione anche per il periodo di imposta 2023.
L’Istituto individua altresì nel Ministero delle Imprese e del made in Italy l’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive e rammenta che lo stesso, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate a tale scopo, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le esenzioni e che, alla data di pubblicazione dei bandi medesimi, non abbiano fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti.
Le agevolazioni sono fruite attraverso la riduzione dei versamenti effettuati con il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165”.
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