Con riferimento ai benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, l'agenzia delle Dogane fa presente che, in merito ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2015, la dichiarazione utile per la fruizione dei benefici fiscali deve essere presentata entro il 31 luglio 2015.
Con nota n. 71811/RU del 23 giugno 2015, si comunica che è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2015 (agenziadogane.gov.it - Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2015).
Per coloro che non utilizzano il Servizio Telematico Doganale - E.D.I., la dichiarazione presentata in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere riprodotta su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare insieme alla medesima dichiarazione.
Il credito riconoscibile gli esercenti attività di autotrasporto merci, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2015.
Gli autotrasportatori agevolati possono comprovare i consumi effettuati solamente mediante le fatture di acquisto.
La nota rammenta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016.
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