L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26 del 26 ottobre 2017, analizza la disciplina dell’Ace, soffermandosi nello specifico sugli aspetti relativi alla decorrenza della nuova disciplina antielusiva speciale e sui termini per la presentazione delle istanze di interpello probatorio relative al 2016.
Obiettivo dell'Amministrazione finanziaria è quello di operare una sorta di coordinamento della disciplina dell'Aiuto alla crescita economica con le recenti modifiche normative attuate con il Dpcm 26 luglio 2017, prima, e con il Decreto 3 agosto 2017, poi.
Il primo aspetto analizzato dalla circolare n. 26/E/2017 risulta abbastanza semplice e riguarda il differimento generalizzato al 31 ottobre del termine per presentare le dichiarazioni dei redditi del 2016 (REDDITI 2017) e quelle di imposta regionale sulle attività produttive, disposto dal Dpcm 26 luglio 2017.
Alla luce di tale proroga, si conferma che tutti gli interpelli riferiti al 2016 devono osservare la scadenza del 31 ottobre 2017, inclusi quelle di tipo probatorio relativi all'agevolazione Ace.
Infatti, vanno considerate ammissibili, se presentate dai contribuenti entro il termine prorogato con l’art. 1, c. 1, lettera b) del DPCM 26 luglio 2017, tutte le istanze di interpello, che riguardano la corretta applicazione o disapplicazione di norme riferite all'esercizio 2016.
Tra esse, secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, rientrano anche le istanze previste ai fini del riconoscimento del beneficio Ace, di cui all’articolo 1 del Dl n. 201/2011, convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Specifica ulteriormente la circolare che: “per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta delle istanze da presentare entro il 31 ottobre 2017”.
La seconda parte della circolare si occupa dei ritocchi ex decreto 3 agosto 2017 (cosiddetto Decreto Ace) e, in particolare, di una specifica modifica della disciplina di attuazione dell'agevolazione, che riguarda la rimodulazione della disciplina antielusiva speciale (di cui all’articolo 10 del provvedimento), per effetto della quale operano sterilizzazioni della base agevolabile.
L'intervento si è reso necessario proprio per evitare effetti moltiplicativi dell’agevolazione, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari.
In applicazione dei principi dello Statuto del contribuente, e richiamando quanto già precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la circolare 26/E/2017 sulla questione relativa alla decorrenza delle nuove disposizioni antielusive specifica che:
“per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (…) le norme della disciplina antielusiva speciale, nella nuova formulazione, trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018 (periodo d’imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore del decreto, ossia il 2017)”.
Di conseguenza, nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018, sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell’ambito oggettivo del nuovo articolo 10, realizzate dal 2011 al 2018.
Tenendo conto della clausola di salvaguardia (articolo 12, comma 2, del decreto), per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione. E', quindi, preclusa ai contribuenti la presentazione di dichiarazioni integrative finalizzate a correggere le dichiarazioni presentate in relazione ai comportamenti collegati alle nuove disposizioni antielusive.
Infine, per i periodi d’imposta 2016 e 2017 per i quali i termini di presentazione della dichiarazione non sono ancora scaduti, la circolare 26/E ricorda che, sempre per effetto della clausola di salvaguardia, i comportamenti che saranno cristallizzati nelle predette dichiarazioni non sono suscettibili di contestazione. È facoltà del contribuente applicare le novità in via anticipata, a condizione che il contenuto del nuovo articolo 10 del decreto Ace venga recepito integralmente. Non è, invece, possibile un'applicazione parziale della stessa disciplina, dal momento che le modifiche delle disposizioni antielusive configurano un nuovo regime che va applicato nella sua interezza.
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