Agevolazione ACE in ipotesi di incorporazione mediante fusione inversa

Pubblicato il 10 dicembre 2018

L’agenzia delle Entrate, con la risposta n. 98 del 6 dicembre 2018, fornisce chiarimenti circa la modalità di determinazione della base di calcolo dell’Ace in capo alla società risultante da un’operazione di incorporazione tramite fusione inversa.

La società istante ha prospettato all’Amministrazione finanziaria una complessa situazione societaria che ha comportato, da ultimo, l’incorporazione della propria holding controllante.

La stessa società chiede sostanzialmente di derogare alle norme antielusive previste dal decreto Ace del 3 agosto 2017 (articolo 10), in quanto, a causa di una precedente restituzione di capitale intervenuta tra soggetti terzi, l'incorporante avrebbe ricevuto una penalizzazione ritenuta ingiusta sull'agevolazione, che viceversa non si sarebbe verificata se la fusione non avesse avuto luogo.

Nella risposta n. 98/2018, l’Agenzia ricorda che per l’Ace si può fare riferimento alla prassi vigente per la Dual income tax, in considerazione delle analogie riscontrabili nelle due agevolazioni.

In particolare, con riferimento al caso della Dit, in caso di fusione, era stato chiarito che si potevano sommare algebricamente le variazioni del capitale investito, sia quelle positive che quelle negative.

Ciò in virtù del fatto che la società risultante dalla fusione subentra, anche ai fini fiscali, nelle posizioni soggettive delle società fuse o incorporate ai sensi dell'articolo 172, comma 4, del TUIR.

Analogamente, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ritiene che in sede di fusione si verifica una compenetrazione delle basi Ace (positive e negative) dei soggetti che vi hanno preso parte, con la conseguenza che si dovrà assumere post fusione la somma algebrica delle variazioni prima facenti capo alle società coinvolte nell'operazione.

Pertanto, conclude la risposta n. 98/2018 che, in sede di fusione, la base Ace è calcolata quale somma algebrica di tutte le variazioni positive e negative facenti capo alle società coinvolte nell'operazione, considerando tra le variazioni negative anche il decremento di capitale proprio derivante dalla distribuzione delle riserve.

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