Licenziamento. Agenzie investigative solo per verificare gli atti illeciti penalmente rilevanti

Pubblicato il 13 giugno 2018

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15094 dell’11 giugno 2018, si è occupata di un licenziamento intimato ad un lavoratore a seguito di un controllo sulla diligente esecuzione della prestazione di lavoro effettuata per il tramite di un’agenzia investigativa.

In particolare, nel caso di specie il lavoratore si occupava di ispezioni dei cantieri, per cui la sua attività si svolgeva prevalentemente al di fuori dei locali aziendali e le verifiche dell’agenzia avevano accertato la mancata esecuzione dei compiti di verifica e controllo affidati allo stesso e la inveritiera attestazione della positiva esecuzione di controlli mai eseguiti.

Per la Corte, gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (un'agenzia investigativa) diversi dalle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale né di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative, quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica; tuttavia, ciò non esclude che il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non possa riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (vedi Cass. n. 9167/2003).

Gli Ermellini hanno, inoltre, ribadito che il divieto di controllo occulto sull'attività lavorativa vige anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti (come l'esercizio durante l'orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi, su cui si vedano Cass. nn. 5269 e 14383 del 2000).

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