Il Ministro del Welfare con la circolare n. 7, del 22 febbraio fornito alcuni chiarimenti in merito al contratto di somministrazione lavoro, previsto dalla riforma Biagi. In particolare, si precisa che la somministrazione può essere fornita solo da soggetti espressamente autorizzati dal ministero del Lavoro, che mette a disposizione un apposito albo informatico. L'utilizzatore può essere un soggetto privato oppure una pubblica amministrazione; in quest'ultimo caso, tuttavia, il contratto può essere soltanto a tempo determinato. Per quanto riguarda i requisiti del contratto tra somministratore e utilizzatore, si precisa che esso deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e deve riportare l'impegno delle parti a dare attuazione alle eventuali ulteriori indicazioni contenute nei contratti collettivi. In merito alle tutele, al lavoratore in somministrazione si deve applicare la parità di trattamento rispetto al lavoratore alle dirette dipendenze dell’utilizzatore.
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