L’Agenzia per il lavoro può lecitamente detrarre l’IVA addebitata sull'attività di formazione professionale. Tale facoltà, però, è circoscritta nei limiti in cui tale attività sia finalizzata allo svolgimento di operazioni imponibili, vale a dire la somministrazione di lavoro temporaneo. A tal fine, quindi, risulta irrilevante la percezione, da parte delle Agenzie per il lavoro, di un contributo escluso da IVA ex art. 2, co. 3, lett. a) del Dpr. n. 633/1972.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28338 del 5 novembre 2019. I giudici di legittimità recepiscono, quindi, un orientamento consolidato della Corte di giustizia dell’unione europea (Cgue, sentenza del 23/4/2009, causa C-74/08), secondo cui “non è conforme alla normativa comunitaria una normativa nazionale che introduce, per l'acquisto di beni e servizi finanziati da una sovvenzione, una limitazione del diritto alla detrazione non autorizzato ai sensi dell'art. 17, comma 2 e 6 della sesta direttiva”.
I giudici della Suprema Corte hanno respinto l'interpretazione erariale che ricollegava, la spesa per la formazione professionale sostenuta dall'Agenzia per il lavoro, all'erogazione di un contributo da parte dell'ente bilaterale per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione. Secondo gli ermellini, infatti, “l'art. 19, co. 2, primo periodo, del Dpr. n. 633/1972, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, si interpreta nel senso che l'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione”.
Quindi sono detraibili gli acquisiti di beni e servizi afferenti a corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, effettuati da organismi che percepiscono contributi pubblici, a condizione che i beni e servizi acquistati coi contributi siano utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione, ai sensi dell’art. 10. co. 2-ter, del D.L. n. 210/2015, convertito con modificazioni in L. n. 21/2016.
Tra l’altro, afferma la Corte di Cassazione, non è contestabile che l'attività di formazione sia finalizzata allo svolgimento di operazioni imponibili. La missione specifica delle agenzie per il lavoro è rispondere alle esigenze temporanee di forza lavoro da parte dei loro utilizzatori. Quindi, la realizzazione di una formazione preventiva alle missioni di lavoro, con l'obiettivo di formare i lavoratori sulla base di fabbisogni rilevati nei vari territori, consente alle Agenzie di rispondere efficacemente alle richieste di manodopera professionalizzata.
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