La Suprema corte, pronunciandosi in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ha precisato che, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, Decreto legislativo n. 159/2011, la partecipazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati all’udienza di verifica dei crediti non è obbligatoria bensì facoltativa.
Ne consegue che la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non costituisce causa di nullità della decisione, qualora la domanda di ammissione del credito da parte del terzo sia stata presentata prima che il provvedimento di confisca di prevenzione sia divenuto irrevocabile.
Così nel testo della sentenza n. 39285 depositata dalla Prima sezione penale della Cassazione il 18 agosto 2017.
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