Agenzia. Rinuncia alla Tremonti ambiente nella dichiarazione dei redditi

Pubblicato il 16 aprile 2019

Con la risposta n. 102/2019, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un'istanza di interpello avente ad oggetto la rinuncia alla “Tremonti ambiente”, ai sensi dell’articolo 6, del Dl 23 ottobre 2018, n. 119, per poter continuare a beneficiare della tariffa incentivante prevista dal IV Conto Energia.

Si ricorda che il Gestore dei servizi energetici (GSE), con news del 22 novembre 2017, nell’affermare il divieto di cumulo tra l’agevolazione “Tremonti ambiente” e la suddetta tariffa incentivante, ha precisato che, per continuare a godere di quest’ultima, è necessario “rinunciare al beneficio fiscale goduto”, manifestando “la volontà all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa”, entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della news stessa (termine successivamente differito al 31 dicembre 2019).

Agenzia: superamento incumulabilità tra Tremonti ambiente e tariffa incentivante

Nella sua risposta n. 102 dell’8 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che è possibile regolarizzare una controversia pendente relativa alla “Tremonti ambiente” con la definizione agevolata delle liti prevista dal Dl n. 119/2018.

La società, infatti, può definire in forma agevolata la controversia ricorrendo alla definizione delle liti pendenti disciplinata dal citato articolo 6 del Decreto fiscale, versando un importo pari al 90% della maggiore imposta accertata e in contestazione: il beneficio, quindi, consiste nella riduzione del 10% dell’imposta e nell’azzeramento di sanzioni e interessi.

Tuttavia, per quanto riguarda l’idoneità della definizione agevolata a rimuovere l’incumulabilità tra la “Tremonti ambiente” e la tariffa incentivante, l’Agenzia sottolinea che si tratta di valutazioni non rientranti propriamente nella sua sfera di competenza.

Richiamando le indicazioni del GSE, quindi, l’Agenzia ritiene che “non sembra sufficiente quanto dovuto per la chiusura della lite tributaria, ma occorrerebbe la totale rinuncia all’agevolazione fiscale goduta nella dichiarazione dei redditi”.

Di conseguenza – conclude la risposta n. 102/E/2019 - dall’istante sarebbe dovuta integralmente l’imposta in contestazione – con le stesse modalità previste per la definizione della lite - qualora voglia ottenere non solo l’effetto di definire la controversia tributaria, ma anche quello di rimuovere la preclusione in parola in materia di tariffe incentivanti del IV Conto Energia”.

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