Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è stata inaugurata la nuova sezione destinata ad accogliere le risposte agli interpelli e i documenti di sintesi delle posizioni interpretative dell’Amministrazione finanziaria.
La nuova sezione è stata prevista da uno degli ultimi atti dell’ex direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, il provvedimento n. 185630/2018 del 7 agosto scorso, il quale - in nome del principio della trasparenza - dispone la diffusione delle risposte alle istanze di interpello ed a quelle di consulenza giuridica rese a decorrere dal 1° settembre 2018.
In base a quanto previsto dal provvedimento, devono essere diffuse online non solo le risposte alle richieste presentate da un elevato numero di contribuenti, secondo quanto disposto dallo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), ma devono essere pubblicate anche le risposte rese dalle strutture centrali dell'Agenzia, in sede di consulenza giuridica oltre che di interpello, nonché quelle fornite, sempre dalle strutture centrali:
alle istanze di interpello ammissibili;
alle istanze di consulenza giuridica esterna;
alle istanze di interpello sui nuovi investimenti (art. 2, dlgs n. 147/2015).
Non sono, invece, oggetto di pubblicazione le risposte agli interpelli delle persone fisiche interessate a trasferire la loro residenza in Italia.
La divulgazione delle interpretazioni agenziali in apposita sezione del sito dell’Amministrazione finanziaria potrà limitarsi – al fine di rispettare i diritti dei contribuenti, come per esempio la riservatezza e la proprietà intellettuale - al solo principio di diritto.
Venerdì 7 settembre 2018 sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia, la prima risposta ad interpello del 4 settembre e il principio di diritto n. 1 del 6 settembre, entrambi in materia di aliquote Iva.
Il primo interpello riguarda la corretta aliquota Iva applicabile alla cessione di integratori alimentari composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood.
L’Agenzia ricorda come già in passato si sia espressa su tale argomento in altri documenti di prassi, nei quali aveva specificato che per le cessioni di integratori alimentari, l’aliquota Iva applicabile è quella del 10% in quanto gli stessi sono riconducibili alla categoria “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” (n. 80, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).
Nel caso in esame, i prodotti di cui si è occupata l’Agenzia sono quattro, di cui i primi tre (preparato di polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale, integratore alimentare in capsule con vitamine e polveri vegetali, integratore alimentare in capsule con estratti vegetali) rientrano nella suddetta categoria con conseguente applicazione alle relative cessioni dell’aliquota Iva ridotta del 10%; il quarto, invece, (preparato in polvere all’aroma di cappuccino) va ricompreso nella categoria “cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune” (n. 64, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972) e, quindi, anche le relative cessioni scontano l’Iva al 10%.
Il primo principio di diritto divulgato ha ad oggetto il trattamento Iva delle cessioni di pomodorini «datterini» conservati in acqua marina.
Anche tale principio di diritto riguarda la materia dell’aliquota Iva e riconosce che “sulla base del parere tecnico fornito dall’Agenzia delle dogane, che ha ritenuto che la conservazione in acqua del mare del pomodoro datterino possa assimilarsi alla conservazione in acqua cui sia stato aggiunto del sale (…), alla relativa cessione si ritiene applicabile l’aliquota Iva del 4%”.
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