Con due nuove risposte ad interpello (la n. 201 e 213), l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull'applicabilità della detrazione fiscale per il risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione di un edificio.
Partendo da due richieste di chiarimento relative a due situazioni ben diverse tra loro, rientranti entrambe nel perimetro del bonus relativo al recupero del patrimonio edilizio e alla riqualificazione energetica degli edifici, l’Agenzia si è espressa tenendo contro della disciplina e della prassi in materia.
Con il primo interpello è stato sciolto il dubbio circa l’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa in vigore per le ristrutturazioni edilizie, in presenza di un immobile che, a seguito dell’intervento edilizio, ha una diversa sagoma rispetto al precedente e una volumetria inferiore.
L’Agenzia ricorda che la detrazione spettante in relazione alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 344 a 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La stessa norma elenca tutte le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione. È il Testo Unico dell’edilizia, invece, a definire di “ristrutturazione edilizia” gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Nell’ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Invece, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti dello stesso comma sono definiti “interventi di nuova costruzione”
Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, ha confermato che “nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, di cui all’articolo 3, lettera d), del DPR n. 380 del 2001)”.
Con riferimento al caso di specie, tenendo conto delle precisazioni che sull’argomento sono state fatte, nel frattempo, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’Agenzia ritiene che: “nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia”.
Ciò, però, vale solo nel caso in cui l’intervento in questione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal Dlgs n. 42/2004, i quali precludono l’agevolazione fiscale in esame.
Con la risposta ad interpello n. 213 del 27 giugno 2019, invece, l’Agenzia ha chiarito l’applicabiità della detrazione d’imposta nel caso di rifacimento del tetto condominiale a spese di uno solo dei condomini (proprietari).
Tenendo conto del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dall’art. 1123 del Codice civile e della successiva circolare n. 57/E del 1998, con la quale il Ministero delle finanze ha specificato che, in caso di spese intervenute sulle parti comuni condominiali, la detrazione per la riqualificazione del patrimonio edilizio deve essere calcolata in base alle quote millesimali di proprietà, si ritiene che tale criterio possa essere superato a condizione che, in conformità al citato art. 1123 del Cod. civ, l’unanimità dei condomini ha acconsentito all’esecuzione dei lavori con sostenimento delle relative spese da parte dell’istante, derogando al criterio legale di ripartizione delle spese condominiali.
Ciò premesso, con riferimento al quesito sollevato, l’Agenzia ritiene che il contribuente che ha eseguito dei lavori di rifacimento del tetto a copertura dell’edificio, nonché della mansarda di sua proprietà ha diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di 60mila euro (Articolo 1, comma 345, legge n. 296/2006).
In altri termini, per i lavori condominiali, il condomino istante può sfruttare interamente il limite di detrazione previsto dalla norma citata per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio.
Riguardo all’altra questione posta dall’istante, relativa alla possibilità di cedere il credito per la quota pari al 35% del pagamento complessivo dei lavori, l’Agenzia ritiene che in presenza di apposita convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i condomini, che attribuisca all’istante la possibilità di sostenere le spese di rifacimento del tetto, lo stesso possa cedere la detrazione sulla spesa sostenuta, nei termini sopraindicati, a condizione che l’amministratore del condominio esegua gli adempimenti disposti relativi agli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali in tema di detrazioni per il risparmio energetico.
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