Affrancamento anche della parte relativa alla fiscalità differita

Pubblicato il 12 giugno 2010 Una società che svolge attività di distribuzione di gas e che nel corso del 2008 ha realizzato due operazioni straordinarie di fusione che hanno generato un certo ammontare di differenze da annullamento, si rivolge al Fisco per avere chiarimenti in merito all’individuazione dei valori affrancabili con il pagamento dell’imposta sostitutiva delle differenze fra valori civili e fiscali emergenti dalle effettuate operazioni straordinarie.

L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 50/E dell’11 giugno 2010, osserva come la società istante che ha incorporato due nuove società abbia imputato l’intero ammontare delle differenze da annullamento alle immobilizzazioni, provvedendo ad incorporare in un apposito fondo – in contropartita – imposte differite calcolate sul “disallineamento temporaneo” venutosi a generare per effetto della neutralità fiscale della fusione tra il valore degli elementi patrimoniali iscrivibili dalla società incorporante a seguito dell’imputazione del disavanzo da annullamento ed il relativo valore fiscale.

Avendo osservato correttamente i principi contabili, l’Agenzia conclude che la società in questione può affrancare, ai sensi del comma 10-bis dell’articolo 172 del Tuir, non solo la parte del maggior valore, attribuito in bilancio agli impianti di distribuzione del gas, derivante dall’imputazione del disavanzo di annullamento, ma anche la parte residua imputata alle immobilizzazioni stesse in contropartita all’iscrizione nel passivo del “fondo imposte differite”.

Cioè, il pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 176, comma 2-ter del Tuir può estendersi anche ai maggiori importi derivanti dalla rilevazione della fiscalità differita.
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