Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

Pubblicato il 22 aprile 2025

I Comuni non hanno il potere di ostacolare o vietare arbitrariamente le attività di affitto turistico. Le locazioni brevi non possono essere assimilate alle strutture ricettive gestite in modo professionale, come le case vacanza, né considerate attività d'impresa.

È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza resa pubblica il 7 aprile 2025, che ha annullato un provvedimento comunale che imponeva restrizioni alle locazioni turistiche con contratti di breve durata.

Il contenzioso

Una cittadina lombarda ha presentato ricorso contro:

Il TAR ha accolto solo in parte il ricorso, annullando il provvedimento e gli articoli 5, 7, 8 e 10 del regolamento comunale, ritenendo:

Secondo il TAR, le locazioni turistiche costituiscono una categoria unitaria, fatta eccezione per i casi di affitti del tutto occasionali. Pertanto, gli immobili della ricorrente rientravano nelle case e appartamenti per vacanze regolati dalla legge regionale lombarda n. 27/2015, su cui i Comuni possono esercitare controlli e vigilanza, nel rispetto delle competenze istituzionali.

Il TAR ha ritenuto in astratto legittima la richiesta comunale di ulteriori documenti per uno degli immobili, ma ha giudicato l’atto confuso, carente di riferimenti normativi e non adeguatamente motivato.

Per l’altro immobile, ha ritenuto che l’attività turistica comportasse, anche in assenza di lavori, la necessità della CILA, configurando un mutamento urbanistico rilevante. Tuttavia, ha precisato che, essendo consentita la locazione di singole porzioni, non è applicabile l’obbligo di superficie minima, rendendo questa parte del provvedimento illegittima.

Infine, ha stabilito che, pur essendo il regolamento comunale posteriore al provvedimento contestato, esso influenzava la possibilità di ripresentare o regolarizzare la comunicazione. Ne è derivato l’annullamento del regolamento per violazione del principio di proporzionalità.

 Appello al Consiglio di Stato: regolamento comunale illegittimo

Nel suo ricorso al Consiglio di Stato, la ricorrente ha contestato la sentenza del TAR sotto vari profili, ritenendola giuridicamente scorretta e ingiusta. Ha articolato il suo appello in vari motivi principali, che possono essere così spiegati:

Quadro normativo sulle locazioni turistiche

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2928 pronunciata il 7 aprile 2025 chiarisce che, dopo la riforma costituzionale del 2001, il turismo è materia di competenza esclusiva delle Regioni, anche se lo Stato può intervenire in alcune materie “trasversali” come la tutela della concorrenza e l’ordinamento civile, che comprendono anche il diritto di affittare un immobile.

Il Decreto Legge 145/2023 stabilisce che:

In Lombardia, la legge regionale n. 27/2015 affida ai Comuni solo funzioni di vigilanza e controllo, senza riconoscere loro la possibilità di emanare regolamenti propri in materia turistica.

NOTA BENE: Per le locazioni turistiche non imprenditoriali, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, senza necessità di autorizzazioni formali.

Di conseguenza, l’affitto turistico non imprenditoriale è considerato un diritto del proprietario tutelato dalla libertà contrattuale, e non può essere vietato o condizionato dal Comune salvo eccezioni previste dalla legge.

Infine, anche se l’attività non è imprenditoriale, gli immobili devono comunque rispettare le normative edilizie e igienico-sanitarie. Tuttavia, se questi requisiti mancano, il Comune può intervenire sull’immobile, ma non può vietare la stipula del contratto di locazione.

Locazione turistica e casa vacanza

Il Consiglio di Stato riconosce che il TAR ha errato nel trattare la locazione turistica non imprenditoriale come se fosse una "casa vacanza", categoria riservata a vere e proprie strutture ricettive.

Secondo il quadro normativo vigente (nazionale e regionale), gli immobili affittati saltuariamente o senza fini imprenditoriali non rientrano nelle strutture ricettive e non devono quindi essere sottoposti alla stessa disciplina.

In sintesi, la semplice locazione turistica non richiede SCIA, ma solo una comunicazione (CIA), e non legittima poteri inibitori del Comune.

Richiesta illegittima di documentazione aggiuntiva

Il Consiglio di Stato censura anche la parte della sentenza del TAR in cui veniva considerata accettabile la richiesta del Comune di ulteriore documentazione oltre quella prevista dalla normativa regionale.

La ricorrente, infatti, aveva già fornito quanto richiesto.

Il Comune non può rifiutare la comunicazione solo perché mancano altri documenti non previsti dalla legge, e la mancanza di allegati non può giustificare una dichiarazione di irricevibilità.

Annullamento del provvedimento comunale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2928/2025, ha annullato il provvedimento con cui il Comune vietava la locazione turistica, sottolineando che:

Eventuali controlli devono riguardare solo l’immobile, non la libertà del proprietario di affittarlo.

Una sentenza di riferimento per futuri ricorsi

La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un precedente giurisprudenziale importante in materia di locazioni turistiche.

Anche se valida solo per il caso specifico, potrà essere utilizzata da chi contesta i regolamenti comunali.

Il verdetto rafforza l’idea che:

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