Nel giudizio per l’affidamento dei figli, non possono essere utilizzati i file audio sottratti fraudolentemente dalla coniuge al suo ex, onde dimostrare i condizionamenti di quest’ultimo sui figli medesimi.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di una donna, in opposizione alla decisione che disponeva l’affido esclusivo dei figli al padre, con incontri protetti figli – madre.
La ricorrente, in particolare, censurava la pronuncia per non essere stati acquisiti, come materiali probatori, alcuni files audio di proprietà dell’ex marito, ad essa pervenuti in forma anonima, contenenti – a suo dire – la prova dei condizionamenti che il padre avrebbe esercitato sui figli.
Sul punto la Cassazione – a conferma di quanto dedotto nei precedenti gradi di giudizio – ha rilevato la inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente, con riferimento altresì alla irrilevanza delle conversazioni tra i coniugi (contenute nei file audio sottratti) nel contesto delle acquisizioni probatorie di cui i giudici di merito hanno potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli.
Né pare fondato – conclude la Corte con sentenza n. 22677 dell’8 novembre 2016 – l’assunto della ricorrente, circa l’utilizzabilità in un giudizio civile, e a differenza da quello penale, del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso.
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