Affido esclusivo. Maggior peso alle dichiarazioni del minore

Pubblicato il 28 luglio 2017

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha confermato l’affido esclusivo della figlia minorenne alla madre – in luogo dell’affido condiviso – tenendo conto delle sole dichiarazioni della minore, da cui era emerso che la stessa non aveva mai frequentato il padre, essendo questi persona a lei estranea (i genitori si erano separati prima della sua nascita).

I Giudici di merito avevano ritenuto la soluzione dell’affido esclusivo alla madre, più consona all'equilibrato sviluppo psicofisico della bambina. Ma il padre aveva impugnato la decisione, evidenziando come la Corte territoriale avesse fondato il suo convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni della minore, senza entrare nel merito delle capacità educative dei coniugi.

Capacità genitoriale in secondo piano

Secondo la Corte Suprema, tuttavia, la censura risulta inammissibile, avendo i giudici inconfutabilmente valutato – specie alla stregua delle dichiarazioni della minore ed, in via residuale, dell’effettiva assenza di rapporti padre/figlia – che l’affido condiviso potesse arrecare pregiudizio all'interesse della bambina, tenendo conto della sua età e capacità di discernimento. Tutti elementi – si legge ancora nella sentenza n. 18734 del 27 luglio 2017 – ritenuti assorbenti rispetto alla capacità genitoriale dei coniugi, peraltro non messa in dubbio dal regime dell’affidamento disposto, in quanto non limitativo della titolarità delle responsabilità genitoriali.

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