Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo - definita come esclusiva ex art. 133 lett. e) D.Lgs. n. 104/2010 – la controversia concernente l’aggiudicazione di lavori affidati da una s.p.a. con procedura di evidenza pubblica, tramite risorse regionali e per un ammontare di euro 5.200.000.
Lo ha stabilito il Tar Valle d’Aosta, Sezione Unica, accogliendo l’istanza cautelare – e statuendo in fatto di giurisdizione - nell'ambito di una controversia insorta in una procedura, posta in essere da una società per azioni concessionaria di piste da sci, per l’affidamento di interventi di innevamento artificiale delle piste medesime.
La presente attività di evidenza pubblica – puntualizza il Collegio amministrativo - risulta inquadrabile come affidamento svolto “da soggetto comunque tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ed al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica”; sicché le norme pubblicistiche devono essere applicate per legge e non per autovincolo.
Ciò che nella specie radica la giurisdizione innanzi al giudice amministrativo, è proprio l’analisi delle norme di cui al nuovo Codice appalti n. 50/2016, che impone l’applicazione delle norme pubblicistiche se ricorre, abbinata, una duplice condizione.
Deve innanzitutto trattarsi di appalti di lavori che superino 1 milione di euro e che siano “sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici”. Questo primo requisito è nella specie pienamente soddisfatto, laddove i lavori in questione superano 1 milione di euro (sono pari a 5.200.000 euro), oltre ad essere sovvenzionati con i finanziamenti pubblici della Regione:
La seconda condizione, che deve concorrere, tende invece a restringere l’ambito di operatività della prima, optando per una selezione tabellare di lavori reputati rilevanti ai fini dell’assoggettamento alla disciplina codicistica sugli appalti pubblici. Tuttavia – si legge nell'ordinanza n. 21 dell'11 luglio 2017 - all'interno di detta elencazione, si rinvengono le tipologie di opere rilevanti ai fini de quo.
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