Affidamento di minore non senza la sua audizione
Pubblicato il 22 novembre 2014
I giudici di Cassazione, con la sentenza n.
24863 del 21 novembre 2014, hanno ricordato come, in
materia di affidamento, l'
audizione del minore infrasedicenne, nella previsione dell'articolo 250 del Codice civile, sia da considerare “
la prima fonte del convincimento del giudice”.
Ne consegue che la medesima audizione
deve essere disposta d'ufficio e che la sua eventuale
omissione determini un
vizio del procedimento.
Del resto – precisa la Corte – le Sezioni unite medesime hanno posto in evidenza come costituisca
violazione del principio del contraddittorio e dei
principi del giusto processo il
mancato ascolto del minore che non sia sorretto da espressa motivazione sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione.
Ed infatti, il minore è
portatore d'interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, e, per tale profilo, è qualificabile come
parte in senso sostanziale.