Adesione CPB e termini di accertamento annualità 2018 e 2019

Pubblicato il 29 novembre 2024

In base al Dl n. 133/2024, convertito in legge n. 143/2024, i termini per l'accertamento fiscale relativi al 2019 sono estesi di un anno per i soggetti che applicano gli ISA e partecipano al concordato preventivo biennale. Al contrario, non è prevista alcuna proroga per il periodo d'imposta 2018.

Accertamento per contribuenti Isa che hanno aderito al Cpb

Occorre analizzare le disposizioni contenute nell’articolo 2-quater, comma 14, Dl n. 113/2024, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

Questa disposizione, derogando all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000, si applica ai soggetti che usufruiscono del regime premiale degli ISA e partecipano al concordato preventivo biennale. Riguarda in particolare coloro che hanno fatto ricorso al ravvedimento speciale previsto dall'articolo 2-quater, comma 1, per uno o più periodi d'imposta tra il 2018 e il 2021.

In pratica, la norma prevede che i termini di decadenza per l'accertamento fiscale, come stabilito dagli articoli 43 del DPR n. 600 del 1973 (relativo all'imposta sul reddito) e 57 del DPR n. 633 del 1972 (relativo all'IVA), vengano prorogati al 31 dicembre 2027 per gli anni oggetto di ravvedimento speciale.

Questo consente ai contribuenti che hanno aderito al ravvedimento speciale di beneficiare di un'ulteriore dilazione dei termini per l'accertamento fiscale riferito agli anni in cui hanno effettuato il ravvedimento.

In ogni caso, per i soggetti che applicano gli ISA e aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l'accertamento fiscale che scadono il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.

Adesione al Cpb e termini di accertamento

Con l’interrogazione presentata al Mef, si chiedono chiarimenti riguardo ai termini di decadenza per l'accertamento fiscale applicabili ai contribuenti che usufruiscono del regime degli ISA. In particolare, vengono poste due questioni:

In sostanza, gli interroganti vogliono sapere se la riduzione dei termini per l'anno 2018 sia valida e quale sia la scadenza effettiva per il 2019.

Il Ministero - con risposta a interrogazione n. 5-03163 del 27 novembre 2024 - ha chiarito che, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che partecipano al concordato preventivo biennale, usufruendo della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l'accertamento relativi all'annualità 2018 sono già scaduti il 31 dicembre 2023. Pertanto, non è prevista alcuna proroga per questi termini.

Per quanto riguarda l'annualità 2019, per i contribuenti che applicano gli ISA e che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale sufficiente (almeno 8), il termine di decadenza per l'accertamento sarebbe normalmente fissato al 31 dicembre 2024. Tuttavia, se questi contribuenti aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB), si applica l'articolo 2-quater, comma 14, Dl n. 113/2024, che prevede una proroga dei termini di accertamento fino al 31 dicembre 2025.

In altre parole, per il periodo d'imposta 2019, i contribuenti con un punteggio di affidabilità da 8 a 10 che partecipano al concordato preventivo biennale vedranno i termini di accertamento estesi di un anno, fino al 31 dicembre 2025.

La proroga si applica a prescindere dal fatto che il contribuente abbia deciso di avvalersi del ravvedimento previsto dall'articolo 2-quater per il periodo d'imposta 2019.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy