La norma è inequivocabile. Eppure, l’incertezza domina le aziende colpite dal sisma in Emilia Romagna tra il 20 e il 29 maggio 2012, dopo che alcune Amministrazioni pubbliche proverebbero ad esigere tributi entro le date ordinarie, non considerando la sospensione disposta. Per i contributi, l’INPS spiega il diniego alla sospensione per gli enti pubblici.
Ambito tributario
E’ del 3 luglio 2012 un comunicato stampa pubblicato nel sito Internet dei Consulenti del lavoro con cui la categoria professionale avvisa di segnalazioni giunte dai consulenti del lavoro che assistono aziende nel terremoto dell'Emilia-Romagna (province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo), riferite alla confusione su versamenti ed adempimenti tributari che talune amministrazioni locali non sarebbero intenzionate a sospendere, anzi starebbero richiedendo il pagamento delle ritenute fiscali per il periodo successivo all’8 giugno 2012.
E’ evidente che il Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 *(1), pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 131 del 7 giugno 2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell’Emilia Romagna, smentisce lo scellerato comportamento interpretativo posto in atto.
La norma è chiara, non permette ambiguità.
Introduce disposizioni fiscali che completano il quadro normativo anticipato con il Decreto ministeriale 1° giugno 2012, il quale prevede la sospensione dei termini, al 30 settembre 2012 *(2), per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti con sede legale od operativa all'interno dei comuni colpiti dal sisma.
ATTENZIONE:
il DM 1 giugno 2012 afferma chiaramente che “sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012”;
il DL 74 del 2012, nel suo articolo 8, ha puntualizzato che “fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi”.
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La previsione da ultimo indicata – precisa il comunicato stampa - si preoccupa di regolamentare anche eventuali mancate effettuazione di ritenute (e non solo il versamento come previsto dal DM 1 giugno 2012) e/o riversamenti di ritenute già operate, ma certamente non intendeva circoscrivere la sospensione solo nel periodo tra il 20 maggio 2012 e l’8 giugno dello stesso anno.
In questo contesto contenutistico, la Fondazione studi Consulenti del lavoro ha auspicato il tempestivo intervento chiarificatore che restituisca serenità alle aziende e ai lavoratori colpiti dal sisma, consentendo loro di avere l'indispensabile liquidità utile alla gestione della straordinaria situazione creatasi.
Decreto legge n. 74/2012:
1. sospensione, fino al 31 luglio 2012, dei termini di: prescrizione e decadenza, notificazione dei processi verbali, presentazione dei ricorsi, titoli di credito;
2. sospensione, fino al 30 settembre 2012, dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento;
3. sospensione, fino al 30 settembre 2012, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti contributivi.
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Sta ora all’Amministrazione finanziaria valutare se accogliere l’invito o ritenere irrilevanti le segnalazioni pervenute all’indirizzo dei Cdl, in ragione, probabilmente, anche del limitato numero di esposti.
Ambito contributivo
L’INPS distingue tra privato e pubblico. Nella circolare 15 giugno 2012, n. 85, sulla base del Dl n. 74/2012, dispone:
1. la sospensione, fino al 31 luglio 2012, di qualsiasi attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali e di emissione degli avvisi di addebito e degli avvisi bonari e delle notifiche dei verbali di accertamento;
2. la sospensione, fino al 30 settembre 2012, delle attività di notifica delle cartelle di pagamento;
3. la sospensione, fino al 30 settembre 2012, per i soggetti regolarmente iscritti all’Inps alla data del 20 maggio 2012 e operanti nei territori del sisma.
Inoltre, con il messaggio 26 giugno 2012, n. 10726 L’Inps interviene sui soggetti iscritti alla Gestione ex Inpdap, precisando che le amministrazioni pubbliche sono escluse dal beneficio, con conseguente obbligo di effettuare gli adempimenti e i versamenti contributivi entro i termini consueti.
Il beneficio della sospensione resta quindi riservato ai soli datori di lavoro privati con sede legale e operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile nonché ai datori di lavoro con natura giuridica privata iscritti alla stessa Gestione ex Inpdap.
Infine, con il messaggio n. 11448, del 6 luglio 2012, l’Istituto previdenziale dà indicazioni sulle visite fiscali ai lavoratori residenti nelle zone interessate dall’evento, stabilendo che nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo gli accertamenti d’ufficio di natura medico legale verso i lavoratori che si assentino dal lavoro per malattia, non saranno eseguiti fino al 31 luglio 2012.
Tuttavia, se il controllo debba essere comunque effettuato, perché richiesto dal datore di lavoro, si farà riferimento alle indicazioni fornite dal lavoratore nel certificato medico in merito alla provvisoria reperibilità. Dunque, i lavoratori costretti a risiedere temporaneamente in tendopoli o in alloggi comunque diversi dal proprio domicilio che si assentino dal lavoro a causa di malattia, per la redazione del certificato dovranno fornire al medico curante ogni informazione ritenuta utile ai fini della reperibilità. Se il lavoratore debba cambiare indirizzo dopo l’invio del certificato, dovrà darne comunicazione, con lettera raccomandata, fax o Pec, alla Struttura territoriale di residenza. Per tale necessità, le funzioni dell’agenzia di Mirandola saranno svolte dalla Sede provinciale di Modena.
La sospensione contributiva disposta dalla circolare Inps n. 85/2012, è l’oggetto anche del messaggio n. 11793 (12 luglio).
Vi si specificano aspetti operativi circa le trattenute previdenziali; in particolare, il loro ambito temporale in rapporto alla sospensione. Anche i soggetti beneficiari, le dilazioni di pagamento, la denuncia Uniemens (poiché la sospensione al 30 settembre 2012 può riguardare anche gli adempimenti relativi alla sua trasmissione), il Fondo di tesoreria, il saldo DM 10 a credito dell’azienda (nel corso del periodo di sospensione contributiva possono essere esposti nel modello F24 e portati in compensazione gli importi con causale DM10 a credito dell’azienda).
Tra tutti, l’aspetto che riguarda proprio le trattenute contributive: è scritto che non sussiste obbligo di versamento delle trattenute sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore effettuate anteriormente al 20 maggio 2012, con scadenza del termine di versamento successivo alla predetta data. Nella fattispecie in oggetto, trova applicazione l’articolo 8 comma 1 del D.L. 74/2012, in virtù del quale se il flusso Uniemens risulti a debito azienda il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Medesima sorte spetta alle trattenute contributive effettuate ai lavoratori/collaboratori nel periodo 20 maggio – 8 giugno 2012; dovranno anch’esse essere versate nel caso di flusso Uniemens a debito azienda entro il 30 settembre 2012, senza sanzioni né interessi. Invece, le trattenute effettuate sulla quota a carico del lavoratore/collaboratore in data successiva all’8 giugno 2012 devono essere versate nei termini di scadenza della contribuzione ordinaria.
Un’ultima annotazione sulla sospensione contributiva viene qui effettuata riguardo all’INAIL, che con circolare n. 28 del 2012 dispone:
1. la sospensione, fino al 31 luglio 2012, di qualsiasi attività di notifica dei verbali di accertamento ispettivo, dell’applicazione delle sanzioni amministrative e dell’attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi;
2. la sospensione, fino al 30 settembre 2012, del versamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
QUADRO delle NORME
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Decreto ministeriale 1° giugno 2012; Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74; Inps – Circolare n. 85 del 15 giugno 2012; Inps – Messaggio n. 10726 del 26 giugno 2010; Inps – Messaggio n. 11448 del 6 luglio 2012; Inps – Messaggio n. 11793 del 12 luglio 2012; Inail – Circolare n. 28 del 15 giugno 2012; Consulenti del lavoro - Comunicato stampa 3 luglio 2012.
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NOTE.
*(1): convertito in Legge n. 122, del 1° agosto 2012.
*(2): il termine è slittato al 30 novembre 2012, in virtù della previsione di cui al messaggio n. 13318, del 9 agosto 2012.
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