Adempimenti nelle assunzioni congiunte in agricoltura
Pubblicato il 08 maggio 2015
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
nota prot. 7671 del 6 maggio 2015, ha finalmente fornito le tanto attese istruzioni relative alla
competenza degli
adempimenti amministrativi connessi alla
gestione dei rapporti di lavoro instaurati a seguito di
assunzione congiunta in agricoltura, ex art. 31, D.Lgs. n.
276/2003, in virtù della quale un lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori.
Infatti, mentre con il D.M.
27 marzo 2014, sono state definite le modalità operative per la comunicazione delle assunzioni obbligatorie congiunte in agricoltura, individuando i soggetti tenuti ad effettuarle, nessuna indicazione era stata data alle aziende, fino ad ora, per gli ulteriori adempimenti.
Le comunicazioni obbligatorie
Ad ogni buon conto si rammenta che, con il citato D.M. 27 marzo 2014, è stato stabilito che le comunicazioni obbligatorie di:
- assunzione;
- trasformazione;
- proroga;
- cessazione;
concernenti i lavoratori assunti congiuntamente, vanno effettuate con il modello UNILAV - denominato "
UNILAVCong" – il quale è stato aggiornato, per l’occasione, con alcune modifiche resesi necessarie.
I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni sono stati individuati come segue:
- per i
gruppi di impresa, la competenza spetta all'impresa capogruppo;
- per le
imprese riconducibili allo stesso proprietario, la competenza spetta al medesimo proprietario;
- per le imprese riconducibili a
soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un
contratto di rete, le comunicazioni vanno effettuate per il tramite di un soggetto, individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso, quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.
Si evidenzia che, nell’ultimo caso, l’accordo va depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscono la data certa di sottoscrizione.
Gli ulteriori adempimenti
Con la nota del 6 maggio 2015, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, in un’ottica di semplificazione nonché di uniformità con le indicazioni fornite in precedenza, ha chiarito che gli ulteriori
adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in argomento - tra i quali le
scritturazioni sul L.U.L., l'elaborazione dei
prospetti paga e l'invio dei modelli
UNIEMENS - vanno effettuati dai medesimi soggetti individuati nel D.M. 27 marzo 2014.