Entro il 31 marzo 2017 enti e associazioni senza scopo di lucro devono comunicare - telematicamente con il modello Eas - eventuali variazioni dei dati rispetto a quelli precedentemente inviati, verificatesi nel 2016, se tali informazioni sono determinanti per la verifica dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali concesse. Se si salta la scadenza si può rimediare con la remissione in bonis: eseguendo o perfezionando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso specifico, il 30 settembre 2017) e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 (codice tributo “8114”).
Non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato:
Tenuti all’adempimento sono i seguenti enti:
Ne sono invece dispensati:
Sempre entro il 31 marzo 2017, gli amministratori di condominio - in caso di condominio minimo, il condomino incaricato - devono trasmettere la comunicazione di cessione dell'ecobonus (ex Stabilità 2016, regolato dal provvedimento del 22 marzo 2016 delle Entrate), maturato in relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, da parte di quei condòmini che l’hanno ceduto ai fornitori, non potendo fruire del beneficio in quanto già agevolati dalla “no tax area”.
Il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.
A disposizione degli interessati l'apposito software di compilazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".