Il decreto incentivi (Dl 40/2010) ha previsto per i soggetti passivi Iva il debutto, a luglio 2010, della comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate dello schema riepilogativo di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in un paese cosiddetto “black list”. Le disposizione attuative della suddetta norma di legge sono state rese, prima, dal Dm 30 marzo 2010 e, poi, dal provvedimento 85352 dell’agenzia delle Entrate di emanazione del modello di comunicazione. Dunque, con l’hardware messo a disposizione dei contribuenti tutto dovrebbe essere pronto per far sì che gli stessi possano utilizzare il canale telematico a partire dal prossimo agosto.
Di fatto, però, l’adempimento partirà a luglio. Infatti, anche se entro il 31 agosto prossimo (30 ottobre per i “trimestrali”) i soggetti Iva devono comunicare telematicamente alle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute dai soggetti aventi sede in un Paese a fiscalità privilegiata, il modello deve essere compilato a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.
Esistono, al riguardo, alcuni dubbi sulla corretta compilazione dei modelli.
Non è chiaro se vanno comunicate tutte le operazioni effettuate o solo le operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette registrate o soggette a registrazione.
Non è chiaro se il limite per fissare la cedenza della comunicazione va conteggiato con riferimento a ciascuna categoria di operazione. È noto, infatti, che l’invio trimestrale scatta se l’ammontare delle operazioni compiute nel trimestre supera i 50mila euro.
Non è chiaro se la lista dei soggetti obbligati riguardi solo le persone fisiche oppure tutte le società residenti o domiciliate negli stati enunciati nella lista contenuta nel Dm 21 novembre 2001 oppure solo quelli considerati black list.
Di fronte a tutti questi interrogativi, commercialisti, consulenti del lavoro e varie categorie di imprese di piccole e medie dimensioni chiedono di rivedere la scadenza del 31 agosto (31 ottobre per i trimestrali). La mancanza di una circolare che illustri i vari punti della norma che presentano difficoltà interpretative rende difficile agire fin da suvito. L’auspicio è di aspettare fin dopo l’estate, per evitare che i contribuenti arrivino impreparati all’appunto di luglio.
Altro adempimento che dovrebbe prendere il via sempre dal 1° luglio 2010 è quello stabilito dall’articolo 25 del Decreto legge n. 78/2010 (Manovra estiva). Si tratta della ritenuta bancaria da applicare sui pagamenti per i lavori edili per cui è prevista la detrazione del 36% (bonus edilizio). Nel caso specifico dei lavori svolti in condominio, la ritenuta del 10% si andrebbe a sommare con quella del 4% effettuata dall’amministratore, portando la somma totale ad un livello di ritenuta che farebbe andare a credito molte imprese. In mancanza di uno specifico provvedimento di emanazione agenziale con cui definire le tipologie di pagamenti e le modalità di esecuzione, l’Abi e altre associazioni di categoria interessate hanno richiesto di spostare il termine fissato al prossimo 1° luglio, previsto per il nuovo adempimento.
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