Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 29 del 4 gennaio 2016, si è pronunciato in riferimento all'Accordo Interconfederale per l'adeguamento delle fonti istitutive del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato del 10 dicembre 2015, nonché al prelievo contributivo ivi previsto.
Per il Ministero del Lavoro, l’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 non prevede la possibilità di considerare come base imponibile la media delle retribuzioni ai fini previdenziali dell'intero settore per cui, sentito l'Ufficio Legislativo, è stato ritenuto che tale possibilità, nel silenzio della legge, non possa essere introdotta per via interpretativa, tanto più che la disposizione di legge disciplina una contribuzione previdenziale obbligatoria non suscettibile di interpretazioni estensive.
Con la nota n. 29/2016 è stato, altresì, evidenziato come il criterio proposto penalizzi i lavoratori con una retribuzione più bassa, i quali “subirebbero un prelievo contributivo più elevato rispetto a quello che, invece, risulterebbe se l'aliquota fosse applicata alla retribuzione imponibile effettivamente percepita, tanto più che, nella determinazione della misura dell'assegno ordinario corrisposto ai lavoratori, che deve essere almeno pari all'integrazione salariale, il parametro di riferimento torna ad essere costituito dalla retribuzione che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate”.
Stante quanto sopra, ritenendo non conforme alla normativa vigente il criterio di calcolo proposto dalle parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, il Ministero ha comunicato che, ai fini dell’adozione del decreto interministeriale ai sensi del comma 6, art. 27, D.Lgs. n. 148/2015, è opportuno che venga esplicitata l'applicazione dell'aliquota di contribuzione ordinaria - pari allo 0,45% - avendo come base di calcolo la retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore.
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