Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017, mentre con effetto dal 2021 la Legge di Bilancio 2018 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento.
Alla luce di quanto sopra l’INPS, con circolare n. 62 del 4 aprile 2018, ha ricordato che, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge 23 agosto 2004, n. 243, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.
La circolare riporta, quindi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Più nello specifico, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020:
Chiarisce la circolare che, per la Legge di Bilancio 2018, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016.
A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.
A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.
La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.
Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi, mentre in caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.
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