Addizionali Irpef, delibere delle maggiorazioni con nuova data

Pubblicato il 24 febbraio 2022

Per consentire l’allineamento ai nuovi scaglioni Irpef (dal 2022), la legge n. 234/2021 (di Bilancio 2022) e la circolare delle Entrate n. 4/2022 differiscono il termine ordinario del 31 dicembre 2021 portandolo al 31 marzo 2022, con riferimento alle delibere degli aumenti dell’addizionale regionale. Ricorda il documento di prassi che tale data è quella entro cui deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ma anche solo nel bollettino ufficiale della Regione o Provincia autonoma, la legge regionale contenente la maggiorazione dell’addizionale regionale.

A tal proposito, l’aliquota base è dell’1,23 per cento e non può essere stabilita una maggiorazione superiore a 2,1% per quanto riguarda le regioni ordinarie e allo 0,50% (elevato all’1% per straordinarie necessità di copertura finanziaria) per regioni o province autonome.

Sempre la circolare n. 4/E/2022 rende nota la proroga del termine del 31 gennaio 2022, relativo alla trasmissione da parte dei suddetti enti alle Finanze dei dati dell’addizionale per la relativa pubblicazione sul sito finanze.gov.it, al 13 maggio 2022.

In materia, è stata emanata dal Dipartimento delle finanze la risoluzione n. 2 del 1° febbraio 2022 con la quale è stato specificato che le regioni, che hanno provveduto a modificare la disciplina dell’addizionale regionale all’Irpef con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021 sulla base degli scaglioni di reddito in vigore fino a tale anno, devono emanare una legge regionale di adeguamento per tenere conto della riforma Irpef con effetto dal 2022.

Non devono provvedere ad emanare alcuna legge qualora vogliano mantenere l’aliquota unica dell’addizionale regionale.

Invece, per quanto riguarda le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’Irpef, i comuni possono modificare scaglioni e aliquote nei termini previsti dalla legge.

In particolare, si segnala il comunicato del 17 febbraio 2022, Dipartimento delle finanze, con il quale è stato specificato che i Comuni, nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

In via generale, deve ricordarsi che le relative delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico, a patto che la pubblicazione avvenga non oltre il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce.

In attesa che Regioni e province autonome rideterminino, nei tempi fissati, le addizionali secondo la nuova disciplina fiscale, i sostituti di imposta applicheranno:

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