Addizionale su bonus e stock option dei dirigenti: anche per le holding

Pubblicato il 14 giugno 2023

Con sentenza n. 16875 del 13 giugno 2023, la Corte di cassazione ha fornito importanti precisazioni in ordine all'applicazione dell'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del DL n. 78/2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di bonus e stock options quando detti compensi eccedano la parte fissa della retribuzione.

L'addizionale in esame - si legge nel testo della decisione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, settore da intendersi in senso ampio, nella sua globalità e complessità.

Vanno ossia ricompresi - precisa la Corte - anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico.

Vi rientrano, quindi, pure le holding industriali.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'istanza di rimborso presentata congiuntamente da una Spa e un suo dirigente, nella qualità, rispettivamente, di sostituto e sostituito d'imposta, per la restituzione dell'aliquota addizionale del 10 % sui bonus eccedenti la parte fissa della retribuzione pagata al dirigente, quale amministratore.

La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non applicabile l'addizionale in parola, sul presupposto che la società contribuente era una holding industriale, di tal ché l'amministratore sostituito non avrebbe rivestito la qualifica di dirigente nel settore finanziario , al quale solo la norma si riferiva.

Di diverso avviso l'Amministrazione ricorrente, secondo la quale la volontà del legislatore del 2010 era quella di includere tra i soggetti incisi dalla detta addizionale anche i percettori di bonus o stock options dirigenti di holding industriali o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime.

La questione controversa, quindi, consisteva nell'interpretazione dell'espressione testuale settore finanziario, con cui l'art. 33 citato individua i soggetti destinatari del prelievo fiscale.

Addizionale del 10 % anche al dirigente della holding

La Sezione tributaria della Cassazione ha giudicato fondato il motivo di ricorso dell'Ufficio finanziario, ribaltando l'orientamento giurisprudenziale finora prevalente.

Dopo una disamina sul contesto storico immediatamente antecedente l'approvazione della disposizione in esame - contesto rappresentato dalla crisi finanziaria del periodo 2006/2009 - gli Ermellini hanno puntualizzato come la ragione socio-economica della normativa di specie fosse stata quella di intervenire ad ampio raggio sul settore finanziario, per comprendere, con imposizione di pericolo astratto (o presunto), tutti gli attori che, operando sulla scena finanziaria globale, fossero, in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto:

"L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano la parte fissa della o retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, con clausola generale riferita al settore finanziario inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena  finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi, laddove, riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali - derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali - possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie, tributaria interna".

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