Nella seduta del 4 luglio 2024, la Camera dei deputati ha dato il proprio via libera definitivo all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.
La previsione è contenuta nel Disegno di legge di iniziativa governativa in materia di modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento giudiziario nonché al Codice dell'ordinamento militare, la cui approvazione finale è attesa per la seduta del 10 luglio 2024.
Il testo è stato già approvato dall'Aula del Senato il 13 febbraio 2024.
L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio è sicuramente il punto cardine dell'intervento, a cui si aggiungono altre misure, di natura sia sostanziale sia processuale, che si sostanziano:
Con il primo articolo del provvedimento - votato, appunto, nella seduta del 4 luglio 2024 - viene disposta l'abrogazione dell'abuso d'ufficio.
L'intervento, in particolare, si sostanzia nell'abolizione dell’articolo 323 del Codice penale che prevede, appunto, il delitto di abuso d’ufficio.
Secondo il ministro della Giustizia l'intervento rappresenta un momento importante per gli amministratori pubblici, in quanto “li rassicura contro quella che tutti ormai conoscono come la paura della firma”, fondata “non tanto sulla prospettiva di una condanna, che non sarebbe mai intervenuta”, ma sulla “diffusione simultanea della notizia dell’indagine, compromettendone la carriera e la candidatura”.
E' revisionato, a seguire, anche reato di traffico d’influenze, che viene ridimensionato attraverso la cancellazione delle modifiche introdotte dalla legge ”spazzacorrotti”.
Il perimetro di applicazione di questo reato viene ristretto, prevedendosi che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale debbano essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite).
Inoltre, le condotte di “millanteria” o “vanteria”, per le quali sarà necessaria la querela, rimarranno punibili a titolo di truffa e verranno sanzionate con una pena più lieve.
Rispetto al reato di traffico illecito d’influenze, nel dettaglio, si richiede che:
Modificando la descrizione del reato, a seguire, si dispone che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica debba essere finalizzato:
Per quel che concerne le intercettazioni, sono stati introdotti i divieti:
Da segnalare, altresì, che diviene assoluto il divieto di intercettare le comunicazioni fra legale e imputato.
Il rilascio di copia delle intercettazioni di cui sia vietata la pubblicazione non è consentito nei casi in cui la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.
Il pubblico ministero, dal suo canto, è obbligato a stralciare le espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti terzi contenute nei brogliacci.
Come anticipato, il provvedimento, tra le altre misure, limita anche i poteri di appello del pubblico ministero per quanto riguarda le sentenze di proscioglimento: il PM non potrà impugnare i proscioglimenti per tutti i reati per i quali l’azione penale si esercita con citazione diretta davanti al giudice unico.
Per quanto riguarda le misure cautelari, invece, viene previsto che:
Novità anche per quel che riguarda l’informazione di garanzia, nel cui contenuto deve essere inserita una sommaria descrizione del fatto, con particolare riferimento alla data e al luogo di commissione del reato.
Inoltre, si prevede che la pubblicazione dell'avviso di garanzia sia espressamente vietata fino a quando non siano concluse le indagini preliminari.
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