Acquisto di crediti d'imposta da bonus fiscali non tassabile

Pubblicato il 01 dicembre 2023

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 472 del 30 novembre 2023, con la quale si sofferma sull’acquisto di crediti d'imposta da bonus fiscali. L’importante conclusione a cui giunge è l’irrilevanza fiscale del differenziale tra le somme impiegate per acquisire il credito d’imposta derivante da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi che verrà utilizzato in compensazione.

Il dubbio è rimasto aperto per lungo tempo dal momento che il legislatore non ha disciplinato la materia, rinviando implicitamente ai principi generali del TUIR.

Il quesito è stato sollevato da uno studio associato di commercialisti, con la forma giuridica di associazione professionale, che intende acquistare crediti di imposta derivati da operazioni di ristrutturazione edilizia.

L'Istante ha chiarito che i suddetti crediti non originano da prestazioni professionali rese dallo Studio e/o da soggetti allo stesso associati.

Ciò posto, chiede chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale del ''differenziale positivo'' conseguente al pagamento di un corrispettivo inferiore al valore dei crediti.

Acquisto di bonus edilizi. Il differenziale positivo non è reddito

In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il presupposto impositivo sancito, dall’articolo 1 del Tuir, si basa sul possesso di redditi in denaro o in natura.

Inoltre, ricorda la disciplina fiscale delle associazioni professionali costituite tra persone fisiche, che vengono assimilate dallo stesso Tuir (articolo 5, comma 3, lettera c) alle società semplici.

Tale assimilazione alle società semplici comporta che le associazioni professionali (come l'Istante) non possano svolgere attività d'impresa e che il proprio reddito imponibile è costituito dalla sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nello stesso articolo 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione.

Il reddito complessivo così determinato è imputato per trasparenza, ai sensi del medesimo articolo 5, in capo a ciascun associato.

Nel caso di specie, l'Istante intende acquistare crediti di imposta corrispondenti alla detrazione nella misura del 110%, da utilizzare in compensazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 121 del decreto Rilancio e 17 del Dlgs n. 241 del 1997, che non originano da prestazioni professionali rese dallo Studio e/o da soggetti associati né rappresentano il corrispettivo in natura di prestazioni professionali rese dai medesimi soggetti.

Pertanto, conclude la risposta ad interpello n. 472/2023, in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile in capo allo Studio Associato istante.

NOTA BENE: E’ proprio la mancanza di una disciplina specifica con riferimento a questo differenziale positivo che fa sì che il provento in oggetto non rientri in alcuna delle categorie reddituali previste dal Tuir.

L’Agenzia ha, infatti, passato in rassegna tutti le varie categorie di reddito contemplate dal Tuir (redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi) e ha osservato come il differenziale positivo ottenuto dall’acquisto di crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali, non rientri in nessuna delle suddette categorie.

Da qui, dunque, la non tassabilità del plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti.

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