E’ illegittimo il recupero fiscale Iva per omessa autofatturazione - violazione formale - se l’omissione non comporta alcuna sottrazione all’Erario.
È quanto stabilisce la Cassazione, sentenza n. 6092 depositata il 1° marzo 2019.
Ribaltando la sentenza d’appello, che confermava la legittimità della pretesa del Fisco, la Corte spiega che la Commissione regionale, nell’escludere il diritto alla detrazione dell’Iva in conseguenza della omessa autofatturazione, non ha fatto corretta applicazione dei principi di seguito indicati.
Con riferimento agli acquisti intracomunitari, il principio fondamentale di neutralità dell’Iva esige che la detrazione dell’imposta a monte sia accordata, nonostante l’inadempimento di taluni obblighi formali, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali, di cui le violazioni formali non impediscano la prova certa.
Dunque, il diritto alla detrazione non può essere negato nei casi in cui, pur non avendo l’operatore nazionale applicato la procedura d’inversione contabile (reverse charge) ed in particolare avendo omesso la doppia registrazione delle fatture integrate o autofatture nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, è, comunque, dimostrato, o non controverso, che gli acquisti siano fatti da un soggetto passivo Iva e che le merci siano finalizzate a proprie operazioni imponibili.
Inoltre, la violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può, peraltro incidere sul suo esercizio, allorquando entro il termine previsto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso.
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