L’agenzia delle Entrate fornisce indicazioni – con il principio di diritto n. 16 - in merito alla rilevanza, ai fini Ace, della differenza negativa (bargain purchase) risultante da una fusione contabilizzata come provento a conto economico sulla base del principio contabile internazionale Ifrs 3 "Aggregazioni aziendali".
L’Ifrs 3 viene applicato alle operazioni di aggregazione aziendale (acquisto di partecipazioni e rami, fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) che comportano il trasferimento del controllo.
In sede di aggregazioni aziendali, emerge il metodo dell’acquisizione, purchase method, per il quale le attività e passività della società acquisita sono valutate a valori correnti.
Secondo la disciplina Ace, alle operazioni straordinarie si applicano i principi generali che connotano tali operazioni; in questo caso, la fusione non comporta alcuna variazione rilevante ai fini Ace, né in aumento né in diminuzione, perché non si considerano gli incrementi patrimoniali in natura ma solo quelli in denaro.
Ai sensi della relazione al Dm 14 marzo 2012, vanno assicurati effetti analoghi fra soggetti Ias adopter ed imprese che redigono i bilanci in base ai principi contabili nazionali.
Sulla base di ciò, il principio di diritto n. 16 dell’11 dicembre 2018 stabilisce l’irrilevanza ai fini del computo dell'ACE del provento derivante da fusione contabilizzata secondo il principio Ifrs 3.
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