ACE: incrementi di capitale proprio verificati in base alla data di esecuzione dei conferimenti

Pubblicato il 04 dicembre 2018

Con risposta ad interpello n. 88 del 3 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate affronta le modalità di individuazione della provenienza dei conferimenti di capitale effettuati da soggetti non residenti.

Il caso proposto riguarda una società che aveva ricevuto conferimenti in denaro nel corso del 2017, provenienti indirettamente da sei fondi di investimento localizzati nel Jersey, Stato considerato Black list fino al 2016, e che chiede all’Amministrazione finanziaria se al caso di specie possa essere disapplicata la disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del Decreto ACE (DM 3 agosto 2017), in quanto le operazioni descritte non hanno comportato alcuna duplicazione della base ACE all’interno del Gruppo.

Si ricorda che l’esimente a cui si fa riferimento prevede che, in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, l'indagine sulla composizione della compagine sociale non debba essere operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo.

Individuazione dei Paesi che consentono lo scambio di informazioni

In via preliminare, nella sua risposta l’Agenzia ribadisce che per l'individuazione dei Paesi che consentono lo scambio di informazioni “deve continuare a farsi riferimento alla lista di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239/1996”.

A tal proposito, si specifica che il Jersey ha stipulato con l'Italia un accordo bilaterale Tiea (Tax Information Exchange Agreement), il 13 marzo 2012, efficace per i periodi d'imposta aventi inizio in data successiva al 26 gennaio 2015 (data di entrata in vigore dell'accordo).

Pertanto il primo periodo d'imposta di efficacia dell'accordo è il 2016.

Dal momento che – con riferimento al caso di specie - i conferimenti sono stati effettuati nel 2017 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore dell’accordo per lo scambio di informazioni, la giurisdizione del soggetto conferente può considerarsi inclusa tra i Paesi white listed e, di conseguenza, si ritiene che l’esimente di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 10 del Decreto ACE, relativa ai fondi regolamentati, possa trovare applicazione.

Nessuna moltiplicazione dell’agevolazione: la base ACE non deve essere sterilizzata

Nel concludere la sua risposta, l’Agenzia, una volta delimitato il perimetro del Gruppo, ritiene necessario anche verificare che, a fronte dell’immissione di denaro suddetta, non vi sia stata una moltiplicazione dell’agevolazione mediante apporti a catena infragruppo.

Dagli elementi in suo possesso, l’Amministrazione finanziaria arriva alla conclusione che: per il conferimento ricevuto nel corso del 2017 e proveniente indirettamente dagli investitori dei Fondi, non essendosi verificate indebite duplicazioni del beneficio, la base di calcolo Ace non deve essere sterilizzata.

Resta fermo il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria di verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad eventuali atti, fatti o negozi ad essa collegati) possa realizzare un eventuale disegno elusivo.

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