Con la risposta ad interpello n. 250 del 10 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate torna a far chiarezza sulla disciplina antielusiva dell’Aiuto alla Crescita Economica ("ACE"), confermando, con riferimento al caso di specie, l’assenza di effetti duplicativi in base alle norme del D.M. 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE).
Una società che svolge attività di stampaggio e assemblaggio di componenti, chiede il riconoscimento del beneficio “Ace” con riferimento al periodo d’imposta 2018.
L’istante riferisce che:
nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2010, ha registrato un incremento lordo del capitale proprio derivante dal solo accantonamento a riserva disponibile dell'utile generato negli esercizi rilevanti ai fini Ace;
al 31 dicembre 2018 è titolare di una partecipazione totalitaria in una società residente in Austria oltre che del 60% del capitale di una società del Regno unito;
dal 2011 al 2018 ha incrementato la consistenza dei finanziamenti delle due controllate e ha effettuato conferimenti; tali incrementi comporterebbero una sterilizzazione della base Ace ai sensi dell'articolo 10 comma 2 e comma 3 lettera c) del dm 3 agosto 2017.
La società ha proposto interpello all’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento del beneficio Ace, ritenendo di trovarsi in una delle oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione della disposizione antielusiva di cui all'articolo 10, comma 2 e 3 lett. c) del Nuovo decreto Ace, in quanto i conferimenti effettuati e gli incrementi dei crediti di finanziamento infragruppo al 31/12/2018, rispetto all'esercizio chiuso al 31/12/2010, non hanno comportato alcuna duplicazione del beneficio ACE in favore di altre società del gruppo.
L’ACE è una misura agevolativa che è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 2011, con il Decreto legge n. 201/2011, con l’obiettivo di favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e, di conseguenza, del sistema produttivo italiano.
La disciplina mira a incentivare i soci a capitalizzare la propria società conferendo denaro o rinunciando alla distribuzione degli utili.
La norma, infatti, prevede la detassazione di una parte del reddito imponibile in misura proporzionale agli incrementi del patrimonio netto, al fine di bilanciare il trattamento tra le imprese che si finanziano con prestiti e le imprese che utilizzano capitale proprio.
Le disposizioni di attuazione della disciplina Ace sono state oggetto di revisione da parte del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE).
Tale provvedimento, all’articolo 10, ha fissato alcune disposizioni di carattere antielusivo finalizzare ad evitare gli effetti moltiplicativi del beneficio, in particolare nell’ambito dei gruppi societari.
Nello specifico, il decreto MEF ha ampliato il perimetro di osservazione delle ipotesi di duplicazione del beneficio ACE nell'ambito del gruppo, a fronte di un'unica immissione di denaro, ponendo attenzione anche alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia che appartengono sempre allo stesso gruppo.
Queste disposizioni antielusive si applicano, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dall'esercizio 2018.
Nella risposta ad interpello n. 250/2022, l’Agenzia suppone vero quanto riferito dalla società e cioè che la stessa non ha ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d'azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
Pertanto, ripropone quanto già affermato nella circolare n. 21/E del 21 giugno 2015, par. 3.3, secondo la quale: in relazione al procedimento di analisi per la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, l'istanza può trovare accoglimento se la società istante non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano già in precedenza provocato un beneficio ACE all'interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro.
L'istante ha espressamente fatto presente di non aver ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d'azienda da soggetti dello stesso gruppo. Tale circostanza esclude, quindi, che possa essersi verificato l'effetto duplicativo che la norma tende a contrastare.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate che l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva prevista dal nuovo decreto Ace per i conferimenti in denaro e per l’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo può essere accolta.
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