Dal decreto-legge n. 73/2021 (Sostegni bis), pubblicato in GU n. 123 del 25 maggio, esce una maggiorazione dell’Ace (Aiuto alla Crescita Economica) limitata all’anno d’imposta 2021.
L’articolo 19 del Decreto Sostegni bis – DL n. 73 del 25 maggio 2021 – prevede che per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020 viene riconosciuto un rendimento Ace al 15% al posto di quello dell’1,3%.
L’aiuto consiste in una deduzione dal reddito d’impresa del rendimento figurativo del capitale proprio, per incentivare la capitalizzazione delle imprese attraverso un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.
Dunque, il provvedimento introduce un meccanismo di potenziamento dell’Ace sugli incrementi di patrimonio realizzati nel 2021: ossia apporti dei soci in denaro o accantonamento dell’utile a riserva.
La norma specifica che la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
Inoltre, sempre per il periodo d’imposta 2021, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.
Per i soggetti Ires, il risparmio derivante può arrivare fino a 36 mila euro (il 24% del 15%) per ogni milione di euro di maggior patrimonio, con un massimo di 180 mila euro.
L’Ace maggiorata può essere fruita attraverso la deduzione dal reddito d’impresa (nel modello Redditi 2022); alternativamente è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione, previa comunicazione alle Entrate, con l’aliquota del soggetto valida per il 2020, a partire dal giorno successivo a quello del versamento dell’aumento di capitale o dell’accantonamento dell’utile a riserva.
Altresì, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Nel caso di uso tramite tax credit, se a fine anno 2021 l’aumento di patrimonio dell’esercizio risulti inferiore a quello originariamente conteggiato si dovrà rimborsare l’importo fruito in eccesso.
Un altro meccanismo di restituzione è previsto se, nel 2022 e 2023, si effettuano rimborsi di riserve o di capitale tali da diminuire l’incremento netto di patrimonio rispetto a quello realizzato nel 2021 e soggetto ad Ace maggiorata.
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