La condotta posta in essere dal dipendente, che attribuisce al datore di lavoro e ai suoi dirigenti comportamenti illeciti e non corretti – parlando nel caso di specie di organizzazione di “corsi fantasma” e, quanto ai dirigenti, imputando loro di assumere nell'Ente i propri figli – giustifica il licenziamento dello stesso, poiché configura un inadempimento dell’obbligo di fedeltà e fa venir meno il vincolo fiduciario permanente alla base del rapporto.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, respingendo il ricorso di un lavoratore, licenziato poiché, nel corso di una riunione sindacale, dinanzi ad una platea di 200 persone, aveva pronunciato frasi lesive dell’onore e del decoro del datore di lavoro.
Ed a nulla è valsa la censura del ricorrente di non essere stato ammesso, in fase di merito, a dimostrare la veridicità di quanto asserito, essendogli stata negata l’istanza d’ordine di esibizione dei registri dei corsi tenuti dall'Ente.
La Cassazione ha infatti confermato come, se anche il lavoratore avesse offerto la prova in relazione alle circostanze affermate (esiguo numero di iscritti ai corsi di formazione e difetto nei formatori delle competenze e qualità professionali), ciò non avrebbe tolto rilevanza alla gravità dell’accusa rivolta al datore di organizzare “corsi fantasma”, per tali dovendosi ritenere solo quelli del tutto inesistenti nella realtà.
Va in ogni caso affermato – prosegue la Corte – che il rigetto da parte del giudice di merito di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire in giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte, non è sindacabile in cassazione. Trattasi difatti di strumento istruttorio residuale, ossia utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative; sicché la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione.
Ne consegue che – conclude la Corte Suprema con sentenza n. 24260 del 29 novembre 2016 – accertata la veridicità della condotta addebitata al lavoratore, in sede di merito ne è stata altresì dimostrata l’attitudine ad integrare una giusta causa di recesso datoriale. Ciò alla stregua del principio secondo cui, l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, che non si contenga entro i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traduca in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, costituisce violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. ed è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro.
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