La risposta n. 145/2021, resa dall’Agenzia delle Entrate, verte sulla questione se siano o meno da assoggettare ad Iva le somme corrisposte a seguito di accordi transattivi stipulati per dirimere una controversia.
In materia di Iva, ha rilevanza la somma di denaro corrisposta come corrispettivo per una cessione di beni o prestazione di servizi specificamente individuate.
Invece, non rilevano le somme erogate a titolo di liberalità ovvero aventi carattere meramente risarcitorio.
Il punto è, quindi, determinare la funzione economica delle somme corrisposte alla controparte, per la rilevanza ai fini Iva.
Se viene riscontrata la natura di corrispettivo per una cessione di beni o prestazioni di servizi, la somma avrà rilevanza ai fini Iva; diversamente, se viene riscontrata la natura risarcitoria, l’importo non emergerà ai fini Iva.
Per quanto riguarda le somme corrisposte in conseguenza degli accordi transattivi sottoscritti per risolvere le controversie insorte tra le parti, poiché questi stabiliscono l’impegno di una parte di rinunciare all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'altra, la risposta n. 145 del 3 marzo 2021 afferma che le somme costituiscono il corrispettivo previsto per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere rilevante agli effetti dell'Iva.
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